784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 69f Data processing by the collection agency

1 In order to assess eligibility for an exemption from the fee under Article 69b paragraph 1 letter, the collection agency may process data that allows conclusions to be drawn as to a person’s health or social assistance claims. The data processing and the supervision thereof are governed by provisions of the Federal Act of 19 June 199264 on Data Protection that apply to federal bodies.

2 The collection agency shall take the organisational and technical measures required to secure the data against unauthorised processing. It may only process data that it obtained in connection with its activities under this Act for the purpose of collecting and enforcing payment of the fee and may only pass on the data to third parties for these purposes.

3 Data that allow conclusions to be drawn with regard to a person’s health or social insurance claims may not be disclosed to third parties. Such data may be stored by third parties in encrypted form (content encryption). Data may only be decrypted by the collection agency. Persons entrusted with servicing, maintenance or programming tasks may process such data within the information system if this is required in order to carry out their tasks and data security is guaranteed. In doing so, the content of the data may not be modified.

4 The collection agency must pass on the data required for collecting and enforcing payment to any successor agency in good time and free of charge. Once the data has been passed on, it must permanently delete the data that it no longer requires.

Art. 69f Trattamento dei dati da parte dell’organo di riscossione

1 Per accertare l’esenzione dal canone conformemente all’articolo 69b capoverso 1 lettera a, l’organo di riscossione può trattare dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia. Il trattamento dei dati e la relativa sorveglianza sono retti dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 199261 sulla protezione dei dati, per quanto applicabili agli organi federali.

2 L’organo di riscossione prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i dati da un trattamento non autorizzato. Può trattare i dati ottenuti nell’ambito delle attività disciplinate dalla presente legge unicamente ai fini della riscossione e dell’incasso del canone e può comunicarli a terzi unicamente per tali fini.

3 I dati che permettono di trarre conclusioni sullo stato di salute di una persona e sulle misure d’aiuto sociale di cui questa beneficia non possono essere comunicati a terzi. Questi dati possono essere registrati presso terzi in forma criptata (criptaggio del contenuto). Soltanto l’organo di riscossione ha la facoltà di rimuovere il criptaggio. Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare tali dati contenuti nei sistemi d’informazione se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. Il contenuto dei dati non può essere modificato.

4 L’organo di riscossione trasmette tempestivamente e gratuitamente, in forma elettronica, i dati necessari per la riscossione e l’incasso a un eventuale subentrante. Dopo la trasmissione elimina i dati non più necessari.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.