784.40 Federal Act of 24 March 2006 on Radio and Television (RTVA)

784.40 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV)

Art. 69 General Provisions

1 Household members’ obligation to pay begins on the first day of the month following the establishment of the household and ends on the last day of the month in which the household is dissolved.

2 The make-up of the household as registered in the cantonal or communal register of residents is decisive when collecting the fee.

3 The Federal Council shall regulate the frequency, due date and the prescriptive period for the fee.

Art. 69 Disposizioni generali

1 L’obbligo dei componenti di un’economia domestica di tipo privato o di una collettività di pagare il canone inizia il primo giorno del mese seguente la costituzione dell’economia domestica o della collettività e termina l’ultimo giorno del mese in cui questa è sciolta.

2 Per la riscossione del canone è determinante la costituzione dell’economia domestica di tipo privato o della collettività così come risulta dal registro cantonale o comunale degli abitanti.

3 Il Consiglio federale disciplina la periodicità, l’esigibilità e la prescrizione del canone.

 

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