The cantonal authorities may collect fees from owners of nuclear installations, nuclear goods and radioactive waste, and request remuneration of costs, in particular for:
1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:
2 Per la copertura dei costi dell’attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L’importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.
3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.