1 Il titolare della licenza è responsabile della sicurezza dell’impianto e dell’esercizio.
2 A questo scopo deve segnatamente:
- a.
- dare continuamente la priorità necessaria alla sicurezza nucleare nell’esercizio dell’impianto nucleare, segnatamente rispettare i limiti e le condizioni d’esercizio prescritti;
- b.
- creare un’organizzazione adeguata e occupare un effettivo sufficiente di personale idoneo e professionalmente competente; il Consiglio federale stabilisce le esigenze minime e disciplina la formazione del personale specializzato;
- c.
- prendere provvedimenti per mantenere l’impianto in buono stato;
- d.
- eseguire controlli a posteriori nonché valutazioni sistematiche della sicurezza interna ed esterna per tutta la durata d’esistenza dell’impianto;
- e.
- per una centrale nucleare, procedere periodicamente a un’approfondita verifica della sicurezza;
- f.
- fare rapporto periodicamente alle autorità di vigilanza sullo stato e l’esercizio dell’impianto e notificare loro senza indugio avvenimenti particolari;
- g.
- riequipaggiare l’impianto nella misura richiesta dall’esperienza e dallo stato della tecnica di riequipaggiamento e prendere provvedimenti ulteriori sempreché contribuiscano a un’ulteriore riduzione del pericolo e siano adeguati;
- h.
- seguire lo sviluppo della scienza e della tecnica nonché le esperienze d’esercizio di impianti paragonabili;
- i.
- tenere una documentazione completa sulle attrezzature tecniche e l’esercizio e, se occorre, adeguare il rapporto sulla sicurezza interna e il rapporto sulla sicurezza esterna;
- j.
- prendere misure atte ad assicurare la qualità di tutte le attività svolte durante l’esercizio;
- k.
- aggiornare il piano per la disattivazione o il progetto per la fase di osservazione e il piano per la chiusura dell’impianto.
3 Il Consiglio federale definisce i criteri che, se adempiuti, obbligano il titolare della licenza a mettere temporaneamente l’impianto nucleare fuori esercizio e a riequipaggiarlo.