732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

Art. 105 Repeal and amendment of current legislation

The repeal and amendment of current legislation is regulated in the Annex.

Art. 104 Accordi internazionali

1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali bilaterali concernenti:

a.
la manipolazione di beni nucleari e scorie radioattive;
b.
provvedimenti di sicurezza esterna e di controllo per beni nucleari e scorie radioattive;
c.
lo scambio di informazioni sulla costruzione e sull’esercizio di impianti nucleari.

2 Nei limiti dei crediti stanziati il Consiglio federale può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all’articolo 87.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.