The repeal and amendment of current legislation is regulated in the Annex.
1 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali bilaterali concernenti:
2 Nei limiti dei crediti stanziati il Consiglio federale può concludere accordi concernenti la partecipazione ai progetti internazionali di cui all’articolo 87.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.