732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

Art. 104 International agreements

1 The Federal Council may conclude bilateral international agreements concerning:

a.
the handling of nuclear goods and radioactive waste;
b.
security and control measures for nuclear goods and radioactive waste;
c.
exchange of information regarding the construction and operation of nuclear installations.

2 Within the scope of approved credits, it may conclude agreements concerning participation in international projects in accordance with Article 87.

Art. 103 Assistenza amministrativa ad autorità estere

1 Le autorità della Confederazione competenti per l’esecuzione, per il controllo, per la prevenzione dei reati o per il procedimento penale possono collaborare con le autorità competenti estere, nonché con organizzazioni e organi internazionali e coordinare le indagini, nella misura in cui sia necessario per l’esecuzione della presente legge o di prescrizioni estere corrispondenti e sempre che le autorità estere o le organizzazioni o gli organi internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o a un corrispondente obbligo di segretezza.

2 Esse possono segnatamente chiedere alle autorità estere nonché alle organizzazioni o agli organi internazionali di trasmettere loro i dati necessari. Per ottenerli possono comunicare loro dati su:

a.
la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo di utilizzazione, nonché il destinatario di beni nucleari e di scorie radioattive;
b.
le persone che partecipano alla fabbricazione, alla fornitura, all’intermediazione o al finanziamento di beni nucleari e di scorie radioattive;
c.
il decorso finanziario dell’affare;
d.
incidenti e altri eventi rilevanti per la sicurezza.

3 Se lo Stato estero garantisce la reciprocità, esse possono inoltre comunicare di moto proprio o su domanda all’autorità estera i dati di cui al capoverso 2, se quest’ultima assicura che tali dati:

a.
sono elaborati soltanto per scopi che corrispondono alla presente legge; e
b.
sono utilizzati in un procedimento penale giudiziario soltanto se procurati conformemente alle disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale.

4 Esse possono comunicare i dati anche a organizzazioni o a organi internazionali alle condizioni del capoverso 3; in tal caso si può rinunciare all’esigenza della reciprocità.

5 Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

 

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