514.54 Federal Act of 20 June 1997 on Weapons, Weapon Accessories and Ammunition (Weapons Act, WA)

514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)

Art. 32k Notification by the cantonal authorities and reporting offices

The competent cantonal authorities and reporting offices shall provide the Central Office with information available to them on:

a.
the identity of any person without a settlement permit in Switzerland who has acquired a weapon, or an essential or specially designed weapon component in Switzerland;
b.
the identity of any person resident in another Schengen state who has acquired a firearm, or an essential or specially designed weapon component in Switzerland;
c.
the weapons, or essential or specially designed weapon components acquired.

Art. 32k Obbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione

Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all’Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa:

a.
l’identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
b.
l’identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
c.
l’acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.