510.62 Federal Act of 5 October 2007 on Geoinformation (Geoinformation Act, GeoIA)

510.62 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

Art. 15 Fees

1 The Confederation and cantons may charge fees for the access to and use of official geodata.

2 They shall harmonise the principles of the fee structure for the official geodata and geodata services of national interest.

3 The Federal Council regulates the fees for the access to and use of basic geodata and the geodata services of the Confederation. The fees are made up as follows:

a.
for private use: marginal costs and a suitable contribution to infrastructure costs at the most;
b.
for commercial use: marginal costs and a suitable contribution to infrastructure, investment and revision costs appropriate to the use of the geodata.

Art. 15 Emolumenti

1 La Confederazione e i Cantoni possono riscuotere emolumenti per l’accesso ai geodati di base e per la loro utilizzazione.

2 Armonizzano i principi tariffari per i geodati di base di diritto federale e per i geoservizi di interesse nazionale.

3 Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per l’accesso ai geodati di base della Confederazione e per la loro utilizzazione, nonché per l’utilizzazione dei geoservizi della Confederazione. Gli emolumenti comprendono:

a.
in caso di utilizzazione per uso proprio, al massimo i costi marginali e un adeguato contributo all’infrastruttura;
b.
in caso di utilizzazione commerciale, i costi marginali e un contributo all’infrastruttura e ai costi di investimento e di aggiornamento, adeguato all’utilizzazione.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.