455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Art. 27

(Art. 139 para. 2 AWO)

1 In the reports on intercantonal animal experiments, the numbers of animals shall be separated by canton.

2 If animals change location during the experiment, they shall only be registered in the canton where the experiment mainly took place.

Art. 27

(art. 139 cpv. 2 OPAn)

1 Le notifiche riguardanti esperimenti su animali effettuati in diversi Cantoni devono menzionare il numero di animali utilizzato in ogni Cantone.

2 Se sono spostati da un luogo a un altro durante l’esperimento, gli animali devono essere registrati unicamente nel Cantone in cui l’esperimento ha avuto luogo a titolo principale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.