455.163 FSVO Ordinance of 12 April 2010 on Laboratory Animal Husbandry, the Production of Genetically Modified Animals and Methods of Animal Experimentation (Animal Experimentation Ordinance)

455.163 Ordinanza dell'USAV del 12 aprile 2010 concernente la detenzione di animali da laboratorio, la produzione di animali geneticamente modificati e i metodi utilizzati nella sperimentazione animale (Ordinanza sulla sperimentazione animale)

Art. 2 Monitoring of laboratory animals

(Art. 121 AWO)

1 Technical installations such as ventilation and automatic drinking systems shall be fitted with an alarm device if the failure or a malfunction of these systems can cause harm to the animals.

2 The condition of the animals' housing environment, especially bedding, feed and water, and also the well-being of the animals shall be checked daily.

3 The well-being of small rodents must be checked when they are transferred to clean cages. The animals must also be visually inspected at least three times a week. At weekends, the condition of the housing environment and the well-being of the animals need not be checked if it can be shown that the animals are not adversely affected by this procedure.

4 Small rodents are the animals listed in Annex 3 Table 1 AWO.

5 If an animal shows signs of any strain, this should be indicated on the enclosure or cage.

6 The frequency of checks as specified in paragraphs 2 and 3 shall be increased in accordance with the strain observed.

7 A record shall be kept of the checks.

Art. 2 Sorveglianza degli animali da laboratorio

(art. 121 OPAn)

1 I dispositivi tecnici come gli impianti di aerazione e gli abbeveratoi automatici devono essere provvisti di un sistema di allarme, per quanto un loro guasto o funzionamento difettoso possa nuocere agli animali.

2 Le condizioni dell’ambiente di detenzione degli animali, in particolare per quanto concerne lettiera, mangime e acqua, nonché il benessere degli animali devono essere controllati quotidianamente.

3 Il controllo del benessere dei piccoli roditori ha luogo nell’ambito del loro trasferimento in gabbie pulite. Inoltre gli animali sono oggetto di un controllo visivo almeno tre volte a settimana. Durante il fine settimana non occorre controllare le condizioni dell’ambiente di detenzione e il benessere degli animali se dati concreti relativi alla precedente attività di sorveglianza dimostrano che l’assenza del controllo non nuoce agli animali.

4 Sono considerati piccoli roditori gli animali enumerati nell’allegato 3 tabella 1 OPan.

5 Se sono constatati aggravi in un animale, i parchi o le gabbie devono essere identificati mediante marchiatura.

6 La frequenza dei controlli di cui ai capoversi 2 e 3 dev’essere aumentata in funzione dell’aggravio.

7 I controlli devono essere messi a verbale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.