455.109.1 FDHA Ordinance of 5 September 2008 on Training in Animal Husbandry and Handling of Animals (Animal Welfare Training Ordinance, AWTO)

455.109.1 Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)

Art. 11 Form and scope

1 Training comprises a theoretical part and a practical part. The practical part is taught under instruction while working at one or more slaughterhouse facilities21. It relates to specific tasks, involving at least one of the animal groups listed in Article 9 paragraph 1. Persons who perform activities with more than one animal group must receive practical training with at least two of the animal groups listed in Article 9 paragraph 1.

2 Persons with a managerial function and animal welfare officers in accordance with Article 177a paragraph 3 AniWO must be trained in both areas of activity in accordance with Article 177 paragraph 2 letters a and b AniWO.

3 The theoretical part comprises at least six hours.

4 The practical part comprises at least two days for each animal group and at least 12 hours in total.

20 Amended by No I of the FDHA Ordinance of 23 Oct. 2013, in force since 1 Jan. 2014 (AS 2013 3781).

21 Term in accordance with No I of the FDHA Ordinance of 10 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 627). This modification has been made throughout the text.

Art. 11 Forma e durata della formazione

1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica si svolge in base a indicazioni precise durante il lavoro in uno o in diversi macelli21. Essa è effettuata in modo specifico con almeno un gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1. Le persone che eseguono attività con più di un gruppo di animali devono svolgere la parte pratica con almeno due gruppi di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1.

2 Le persone che svolgono una funzione dirigente nonché gli incaricati della protezione degli animali secondo l’articolo 177a capoverso 3 OPAn devono seguire una formazione in entrambi i settori di competenza di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettere a e b OPAn.

3 La parte teorica comprende almeno sei ore.

4 La parte pratica comprende per ogni gruppo di animali almeno due giorni, complessivamente almeno 12 ore.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 23 ott. 2013, in vigore il 1° gen. 2014 (RU 2013 3781).

21 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del DFI del 10 gen. 2018, in vigore il 1° mar. 2018 (RU 2018 627). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

 

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