451.61 Ordinance of 11 December 2015 on the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (Nagoya Ordinance, NagO)

451.61 Ordinanza dell' 11 dicembre 2015 sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (Ordinanza di Nagoya, ONag)

Art. 7 Recognition of collections

1 The FOEN, taking account of Article 5 of Ordinance (EU) No. 511/20145, keeps a public register of recognised collections for which the holder guarantees that:

a.
the requirements under Articles 3–5 and 8 are met when genetic resources and related information are acquired, retained and passed on; and
b.
standardised practices and instruments are applied to ensure the traceability and monitoring of exchanges when genetic resources and related information are exchanged with other collections that do not utilise the genetic resources concerned or benefit directly from their utilisation.

2 A collection is included in the register if requested by a holder and after the FOEN has verified and confirmed the compliance of the collection or a specific part thereof with the requirements under paragraph 1. The FOEN may commission third parties to perform this verification.

3 If there are signs that a collection or a specific part thereof no longer meets the requirements under paragraph 1, the FOEN sets a deadline by which the necessary measures must be taken. If the requirements are not met by the deadline, the FOEN removes the collection or the part concerned thereof from the register.

5 See also footnote to Art. 4 para. 4.

Art. 7 Riconoscimento di collezioni

1 Tenendo conto dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 511/20145, l’UFAM tiene un elenco pubblico di collezioni riconosciute per le quali il detentore garantisce che:

a.
al momento dell’acquisizione, conservazione e trasmissione di risorse genetiche e delle informazioni a esse associate sono soddisfatte le esigenze di cui agli articoli 3−5 e 8; e
b.
al momento dello scambio di risorse genetiche e d’informazioni a esse associate ad altre collezioni che non utilizzano le risorse genetiche in questione e non traggono benefici diretti dalla loro utilizzazione, si fa uso di procedure e strumenti standardizzati che garantiscono la tracciabilità e il monitoraggio dello scambio.

2 L’aggiunta di una collezione all’elenco avviene su domanda del detentore della collezione dopo che l’UFAM ha verificato e confermato che la collezione o una determinata parte di essa soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1. L’UFAM può delegare la verifica a terzi.

3 Se vi sono indizi che la collezione o una determinata parte di essa non soddisfa più le esigenze di cui al capoverso 1, l’UFAM stabilisce un termine entro il quale devono essere adottate le misure necessarie. Se allo scadere del termine stabilito le esigenze non sono ancora soddisfatte, l’UFAM stralcia dall’elenco la collezione o la parte interessata.

5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 4.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.