412.10 Federal Act of 13 December 2002 on Vocational and Professional Education and Training (Vocational and Professional Education and Training Act, VPETA)

412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr)

Art. 69 Federal Commission for Vocational and Professional Education and Training

1 The Federal Council shall create a Federal Commission for Vocational and Professional Education and Training (EBBK).

2 The EBBK shall be composed of no more than 15 representatives chosen from federal and cantonal levels, from professional organisations as well as from academic circles. The Cantons shall have the right to nominate three members.

3 The EBBK shall be run by the State Secretary of SERI.

4 SERI shall run the EBBK Secretariat.

Art. 70 Compiti della Commissione federale della formazione professionale

1 La Commissione federale della formazione professionale svolge i seguenti compiti:

a.
fornisce consulenza alle autorità federali su questioni generali in materia di formazione professionale, su questioni relative allo sviluppo e al coordinamento nonché alla loro armonizzazione con la politica generale in materia di formazione;
b.
valuta i progetti di sviluppo della formazione professionale secondo l’articolo 54, le richieste di sussidi per prestazioni particolari di interesse pubblico secondo l’articolo 55 e le richieste di sostegno nel settore della formazione professionale secondo l’articolo 56 nonché la ricerca, gli studi, i progetti pilota e la prestazione di servizi nel settore della formazione professionale e della formazione professionale continua secondo l’articolo 48 capoverso 2 lettera b.

2 La Commissione può, di propria iniziativa, presentare proposte e sottopone alle autorità che concedono i sussidi raccomandazioni relative ai progetti da valutare.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.