351.1 Federal Act of 20 March 1981 on International Mutual Assistance in Criminal Matters (Mutual Assistance Act, IMAC)

351.1 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Art. 11g Disclosure of personal data by a Schengen State to a third country or an international body

1 Personal data that are transmitted or made available by a Schengen State may be disclosed to the competent authority of a third country or to an international body if:

a.
disclosure is required to prevent, detect or prosecute a criminal offence or to execute a criminal judgment;
b.
the Schengen State that transmitted or made available the personal data has given prior consent to disclosure; and
c.
the requirements of Article 11f are met.

2 In derogation from paragraph 1 letter b, personal data may be disclosed in an individual case if:

a.
the prior consent of the Schengen State cannot be obtained in time; and
b.
disclosure is necessary to prevent an imminent and serious threat to the public security of a Schengen State or of a third country or to protect the essential interests of a Schengen State.

3 The Schengen State shall be notified immediately of any disclosure under paragraph 2.

Art. 11g Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:

a.
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione penale;
b.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
c.
le condizioni di cui all’articolo 11f sono adempiute.

2 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere comunicati dati personali se nel caso specifico:

a.
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b.
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni secondo il capoverso 2.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.