1 Personal data that are transmitted or made available by a Schengen State may be disclosed to the competent authority of a third country or to an international body if:
2 In derogation from paragraph 1 letter b, personal data may be disclosed in an individual case if:
3 The Schengen State shall be notified immediately of any disclosure under paragraph 2.
1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:
2 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere comunicati dati personali se nel caso specifico:
3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni secondo il capoverso 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.