251.4 Ordinance of 17 June 1996 on the Control of Concentrations of Undertakings (Merger Control Ordinance, MCO)

251.4 Ordinanza del 17 giugno 1996 concernente il controllo delle concentrazioni di imprese

Art. 8 are concerned

1 Gross income shall include all income earned from ordinary business activities in the previous business year in accordance with the provisions of the Federal Act of 8 November 19344 on Banks and Savings Banks and its implementing orders, including:

a.
interest and discount revenue;
b.
interest and dividend income from securities;
c.
interest and dividend income from financial assets;
d.
commission income from credit transactions;
e.
commission income from security and asset transactions;
f.
commission income from other services;
g.
profits resulting from trading transactions;
h.
profits resulting from disposal of financial assets;
i.
income from shareholdings;
j.
income from real estate; and
k.
other ordinary income.

2 Value added tax and other taxes directly related to gross income may be deducted therefrom.

3 Banks and other financial intermediaries that apply international accounting rules shall calculate gross income in line with the above provisions.

4 If only some of the undertakings concerned in a concentration are banks or financial intermediaries or if they are only partially active in those business areas the gross income of these undertakings or parts of undertakings shall be calculated and added to the turnover or gross premium income of the other undertakings or parts of undertakings concerned in order to ascertain whether the thresholds are met.

5 Article 4 paragraphs 2 and 3 and Article 5 apply by analogy.

3 Amended by No I of the O of 12 March 2004, in force since 1 April 2004 (AS 2004 1395).

4 SR 952.0

Art. 8 Determinazione dei valori limite in caso di partecipazione di banche e altri intermediari finanziari

1 I proventi lordi comprendono tutti i proventi conseguiti nel corso dell’ultimo esercizio con l’attività ordinaria conformemente alle disposizioni della legge federale dell’8 novembre 19344 sulle banche e le casse di risparmio e alle sue prescrizioni esecutive, inclusi:

a.
i proventi per interessi e sconti;
b.
i proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione;
c.
i proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari;
d.
i proventi per commissioni su operazioni di credito;
e.
i proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d’investimento;
f.
i proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio;
g.
il risultato da operazioni di negoziazione;
h.
il risultato da alienazioni di investimenti finanziari;
i.
i proventi da partecipazioni;
j.
il risultato da immobili; e
k.
gli altri proventi ordinari.

2 L’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte riscosse direttamente sui proventi lordi possono essere dedotte.

3 Le banche e gli altri intermediari finanziari che applicano le regole contabili internazionali calcolano i proventi lordi per analogia alle disposizioni summenzionate.

4 Se le imprese che partecipano alla concentrazione non sono tutte banche o intermediari finanziari o svolgono solo parzialmente queste attività, per determinare se i valori limite sono stati raggiunti, si tiene conto dei proventi lordi di siffatte imprese o parti di imprese e si aggiunge l’importo così ottenuto rispettivamente alla cifra d’affari o al totale lordo dei premi delle altre imprese o parti di imprese partecipanti.

5 L’articolo 4 capoversi 2 e 3 e l’articolo 5 sono applicabili per analogia.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1395).

4 RS 952.0

 

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