1 L’annuncio contiene le seguenti indicazioni:
- a.
- la ditta, la sede e una breve descrizione dell’attività commerciale delle imprese che, secondo gli articoli 4 a 8, devono essere prese in considerazione per determinare se i valori limite sono stati raggiunti, come pure l’identità degli alienatori delle partecipazioni;
- b.
- una descrizione del progetto di concentrazione e un esposto dei fatti e circostanze importanti, come pure degli obiettivi perseguiti con siffatto progetto;
- c.
- le cifre d’affari, rispettivamente le somme di bilancio o i totali lordi dei premi, calcolati conformemente agli articoli 4 a 8, e le quote svizzere delle imprese partecipanti;
- d.
- i dati inerenti a tutti i mercati materiali e territoriali interessati dalla concentrazione, nei quali due o più imprese partecipanti detengono in Svizzera una quota comune di mercato pari o superiore al 20 per cento o nei quali un’impresa partecipante detiene in Svizzera una quota di mercato pari o superiore al 30 per cento; inoltre, una descrizione di tali mercati che fornisca perlomeno informazioni sui canali di distribuzione e la struttura della domanda come pure sull’importanza attribuita alla ricerca e allo sviluppo;
- e.
- per i mercati menzionati nella lettera d, le quote di mercato detenute negli ultimi tre anni dalle imprese partecipanti alla concentrazione e, nella misura in cui sono note, quelle dei tre concorrenti più importanti; inoltre, una spiegazione delle basi di calcolo utilizzate per determinare le quote di mercato;
- f.
- per i mercati menzionati nella lettera d, i dati relativi alle imprese entrate a far parte del mercato negli ultimi cinque anni e a quelle che potrebbero accedervi nei prossimi tre anni; inoltre, nei limiti del possibile, i costi provocati da un’entrata sul mercato.
2 Sono allegati all’annuncio:
- a.
- le copie dei conti e dei rapporti annuali più recenti delle imprese partecipanti;
- b.
- le copie dei contratti che creano la concentrazione o che sono in relazione con la stessa, nella misura in cui il loro contenuto essenziale non risulta già dalle indicazioni di cui al capoverso 1 lettera b;
- c.
- in caso di offerte pubbliche d’acquisto, le copie dei documenti d’offerta;
- d.
- le copie dei rapporti, delle analisi e dei piani commerciali elaborati in vista della concentrazione e contenenti informazioni importanti per l’esame della stessa, nella misura in cui non risultano già dalla descrizione prevista nel capoverso 1 lettera b.
3 I mercati reali e territoriali ai sensi del capoverso 1 lettere d a f sono definiti nel seguente modo:
- a.
- il mercato reale comprende tutte le merci o prestazioni di servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all’uso al quale sono destinate;
- b.
- il mercato territoriale comprende il territorio all’interno del quale la controparte sul mercato domanda o offre le merci o prestazioni di servizi che compongono il mercato reale.
4 L’annuncio è inoltrato in una delle lingue ufficiali. In difetto d’altra disposizione, la procedura si svolgerà in questa lingua. Gli allegati possono essere presentati anche in inglese.