235.11 Ordinance of 14 June 1993 to the Federal Act on Data Protection (OFADP)

235.11 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

Art. 28 Register of data files

1 The register maintained by the Commissioner contains the information in terms of Articles 3 and 16.

2 The register is accessible to the general public online. The Commissioner shall provide extracts on request free of charge.

3 The Commissioner maintains a list of the controllers of data files who are exempted from the requirement to register data files in terms of Article 11a paragraph 5 letters e and f DPA. This list is accessible to the general public online.

4 If the controller of the data file does not register his data file or does not do so completely, the Commissioner shall allow him a period within which to comply with his obligations. On expiry of the period, he may, based on the information available to him, register the file ex officio or recommend that the data processing be terminated.

39 Amended by No I of the O of 28 Sept. 2007, in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 4993).

Art. 28 Registro delle collezioni di dati

1 Il registro delle collezioni di dati gestito dall’Incaricato contiene le informazioni di cui agli articoli 3 e 16.

2 Il registro è accessibile al pubblico online. Su richiesta, l’Incaricato allestisce estratti gratuitamente.

3 L’incaricato stila un elenco dei detentori di collezioni di dati esonerati dall’obbligo di notifica secondo l’articolo 11a capoverso 5 lettere e ed f LPD. Questo elenco è accessibile al pubblico online.

4 Se il detentore della collezione di dati non notifica la collezione o lo fa incompiutamente, l’Incaricato lo invita a rimediare entro un determinato termine. Trascorso il termine e sulla base delle informazioni di cui dispone, l’Incaricato può procedere d’ufficio alla registrazione della collezione o raccomandare la cessazione del trattamento dei dati.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4993).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.