220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 974 A. Definition

A negotiable security is deemed a registered security if it is made out to a named person but is neither made out to order nor legally declared to be an instrument to order.

Art. 973i VI. Informazione e responsabilità

1 Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:

1.
sul contenuto del diritto valore;
2.
sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l’articolo 973d capoversi 2 e 3.

2 Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.

3 Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.

812 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.