220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 973i VI. Information and liability

The obligor under a ledger-based security or a right that is offered as such must inform each acquirer of:

1.
the content of the ledger-based security;
2.
the mode of operation of the securities ledger and the measures taken in accordance with Article 973d paragraphs 2 and 3 to protect the operation and integrity of the ledger.

2 The obligor is liable for damage to the acquirer arising out of information that is inaccurate, misleading or in breach of statutory requirements, unless the obligor can prove that he or she acted with due diligence.

3 Agreements which limit or exclude this liability are void.

813 Inserted by No I 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

Art. 973h V. Ammortamento

1 L’avente diritto a un diritto valore registrato può chiedere che il giudice ne pronunci l’ammortamento, sempre che renda verosimile di aver avuto la facoltà di disporre del diritto valore e di averla persa. Pronunciato l’ammortamento, l’avente diritto può esercitare il suo diritto anche al di fuori del registro o chiedere a sue spese al debitore l’attribuzione di un nuovo diritto valore registrato. Per il rimanente, alla procedura e agli effetti dell’ammortamento si applicano per analogia gli articoli 982–986.

2 Le parti possono prevedere una procedura d’ammortamento più semplice, riducendo il numero delle pubbliche diffide o abbreviando i termini.

811 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.