220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 930 II. Business identification number

The legal entities entered in the commercial register registered are assigned a business identification number in accordance with the Federal Act of 18 June 2010757 on the Business Identification Number.

Art. 929 I. Principi

1 Le iscrizioni contenute nel registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre in inganno né da ledere alcun interesse pubblico.

2 L’iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione. I fatti da iscrivere devono essere documentati.

3 Le iscrizioni possono fondarsi anche su una sentenza o una decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa oppure possono essere effettuate d’ufficio.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.