220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 923 II. Board

Unless the articles of association provide otherwise, the board shall be made up of members from the affiliated cooperatives.

Art. 922 I. Assemblea dei delegati

1 L’assemblea dei delegati è l’organo supremo della federazione, se lo statuto non dispone diversamente.

2 Lo statuto determina il numero dei delegati delle società federate.

3 Salvo disposizione contraria dello statuto, ogni delegato ha un voto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.