220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 844 III. Notice and timing of departure

1 Members may leave only at the end of the financial year and on expiry of one year’s notice.

2 The articles of association may stipulate a shorter notice period and may permit departures in the course of the financial year.

Art. 843 II. Limitazione del recesso

1 Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.

2 Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l’obbligo di pagare un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.