220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 843 II. Restriction of departure

1 A member may be barred from leaving by the articles of association or by agreement for no more than five years.

2 Even during this period a member may leave for good cause. The obligation to pay an appropriate severance penalty on the same conditions as apply to members with an unrestricted right of departure is reserved.

Art. 842 I. Libertà di recesso

1 Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.

2 Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un’equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.

3 Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

 

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