220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 824 IV. Interim measures

In proceedings relating to the withdrawal of a company member, the court may at the request of a party order that individual or all membership rights and obligations the person concerned be suspended.

Art. 823 III. Esclusione

1 La società può, per gravi motivi, chiedere al giudice l’esclusione di un socio.

2 Lo statuto può prevedere che l’assemblea dei soci ha diritto di escludere un socio per determinati motivi.

3 Le disposizioni concernenti il recesso adesivo non sono applicabili in caso di esclusione.

 

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