220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 823 III. Exclusion

1 Where there is good cause, the company may apply to the court for the exclusion of a company member.

2 The articles of association may provide that the members’ general meeting company may exclude members from the company on specific grounds.

3 The regulations on follow-up resignations do not apply.

Art. 822a II. Recesso adesivo

1 Se un socio propone un’azione di recesso per gravi motivi o dichiara di esercitare un diritto di recesso statutario, i gerenti ne informano senza indugio gli altri soci.

2 Se, entro tre mesi dalla ricezione di tale comunicazione, altri soci propongono un’azione di recesso per gravi motivi o esercitano un diritto di recesso statutario, tutti i soci recedenti devono essere trattati allo stesso modo, proporzionalmente al valore nominale delle loro quote sociali. Se sono stati effettuati versamenti suppletivi, il loro importo è sommato al valore nominale delle quote sociali.

 

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