220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 805 II. Convening and conduct of the meeting

1 The members’ general meeting is convened by the managing directors, or if necessary by the external auditors. The liquidators also have the right to convene a members' general meeting.

2 The annual meeting is held every year within six months of the end of the financial year. Extraordinary meetings are convened in accordance with the articles of association or as required.

3 The members’ general meeting must be convened 20 days at the latest before the date of the meeting. The articles of association may extend this period or reduce it to no less than ten days. The possibility of a universal meeting is reserved.

4 …682

5 In addition, the provisions of the law on companies limited by shares relating to the general meeting apply mutatis mutandis to:

1.
convening the meeting;
2.683
the right of company members to convene a meeting and table agenda items and motions;
2bis.684
the venue and the use of electronic means;
3.
the business to be discussed;
4.
motions;
5.685
universal meetings and consent to a motion;
6.
preparatory measures;
7.
the minutes;
8.
the representation of company members;
9.
the participation of unauthorised persons.

682 Repealed by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

683 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

684 Inserted by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

685 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 804 I. Attribuzioni

1 L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società.

2 All’assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1.
la modifica dello statuto;
2.
la nomina e la revoca dei gerenti;
3.682
la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione;
4.683
l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
5.
l’approvazione del conto annuale e la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes;
5bis.684
la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
6.
la determinazione dell’indennità dei gerenti;
7.
il discarico ai gerenti;
8.
l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
9.
l’approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede;
10.
la deliberazione sull’esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera;
11.
l’autorizzazione dell’acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l’approvazione di un tale acquisto;
12.
il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell’obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento;
13.
l’approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci;
14.
la decisione di chiedere al giudice l’esclusione di un socio per gravi motivi;
15.
l’esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto;
16.
lo scioglimento della società;
17.
l’approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso;
18.
le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

3 L’assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.

682 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

683 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321).

684 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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