220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 734e VI. Activities in other undertakings

1 The remuneration report shall specify the functions of the members of the board of directors, the executive board and the board of advisors in other undertakings in accordance with Article 626 paragraph 2 number 1.

2 The details shall include the name of the member and of the undertaking and the function exercised.

Art. 734d V. Diritti di partecipazione e opzioni su tali diritti

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati i diritti di partecipazione alla società e le opzioni su tali diritti di ciascun membro attuale del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, e delle persone a lui vicine, con menzione del suo nominativo e della sua funzione.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.