220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 734d V. Participation rights and options on such rights

The remuneration report must indicate the participation rights in the company and the options on such rights of each current member of the board of directors, the executive board and the board of advisors including the member’s close associates, as well as providing the name and function of the member concerned.

Art. 734c IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:

1.
le retribuzioni non usuali sul mercato che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente a persone vicine a membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a persone vicine a membri attuali o ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

2 Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine.

3 Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.