220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 734b III. Loans and credit facilities for the board of directors, the executive board and the board of advisors

1 The remuneration report shall specify:

1.
loans and credit facilities granted to the current members of the board of directors, executive board and board of advisors that are still outstanding;
2.
loans and credit facilities granted to former members of the board of directors, executive board and board of advisors that were granted on conditions other than the customary market conditions and are still outstanding.

2 Article 734a paragraph 3 applies mutatis mutandis to the information on loans and credit facilities.

Art. 734a II. Retribuzioni del consiglio d’amministrazio-ne, della direzione e del consiglio consultivo

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente:

1.
ai membri attuali del consiglio d’amministrazione;
2.
ai membri attuali della direzione;
3.
ai membri attuali del consiglio consultivo;
4.
a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

2 Sono considerate retribuzioni in particolare:

1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
3.
le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4.
l’attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d’opzione;
5.
le indennità d’assunzione;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
10.
le indennità legate a un divieto di concorrenza.

3 Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

1.
l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
4.
se del caso, il nome e la funzione dei membri della direzione cui sono stati corrisposti importi aggiuntivi.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.