220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 703 1. In general

1 Unless otherwise provided by law or the articles of association, the general meeting shall pass resolutions and conduct elections by a majority of the shares bearing voting rights represented.

2 The articles of association may provide that in the event of a tie, the person chairing the meeting has the casting vote.

544 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 702a IV. Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; diritto di presentare proposte del consiglio d’amministrazione

1 Se partecipano all’assemblea generale, i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all’ordine del giorno.

2 Il consiglio d’amministrazione può inoltre presentare proposte sugli oggetti all’ordine del giorno.

545 Introdotto dal n. I 3 della LF del 16 dic. 2005 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) (RU 2007 4791; FF 2002 2841, 2004 3545). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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