220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 702a IV. Right of members of the board of directors and the executive board to make a statement; Right of the board of directors to table motions

1 If members of the board of directors or the executive board participate in the general meeting, they may make a statement on any item on the agenda.

2 The board of directors may table motions on any item on the agenda.

543 Inserted by No I 3 of the FA of 16 Dec. 2005 (Law on Limited Liability Companies and Amendments to the Law on Companies limited by Shares, Cooperatives, the Commercial Register and Business Names) (AS 2007 4791; BBl 2002 3148, 2004 3969). Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 702 III. Misure preparatorie; processo verbale

1 Il consiglio d’amministrazione prende le misure necessarie per l’accertamento dei diritti di voto.

2 Esso provvede alla tenuta del processo verbale. Quest’ultimo indica:

1.
la data, l’ora d’inizio e la fine, nonché la forma e il luogo dell’assemblea generale;
2.
il numero, la specie, il valore nominale e la categoria delle azioni rappresentate, con la menzione delle azioni rappresentate dal rappresentante indipendente, dal rappresentante appartenente a un organo societario e dal rappresentante depositario;
3.
le deliberazioni e i risultati delle nomine;
4.
le domande di ragguagli poste durante l’assemblea generale e le relative risposte;
5.
le dichiarazioni date a verbale dagli azionisti;
6.
i problemi tecnici rilevanti sorti durante lo svolgimento dell’assemblea generale.541

3 Il processo verbale deve essere firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale.542

4 Ciascun azionista può chiedere che il processo verbale gli sia reso accessibile entro 30 giorni dall’assemblea generale.543

5 Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, le deliberazioni e i risultati delle nomine, comprensivi della ripartizione esatta dei voti, devono essere resi disponibili per via elettronica al più tardi 15 giorni dopo l’assemblea generale.544

540 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713).

541 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

542 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

543 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

544 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

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