220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 653h c. Amendment of the articles of association and statements of the board of directors

390 Inserted by No I of the FA of 4 Oct. 1991 (AS 1992 733; BBl 1983 II 745). Repealed by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), with effect from 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).

Art. 653g c. Modificazione dello statuto e accertamenti del consiglio d’amministrazione

1 Ricevuta l’attestazione di verifica, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto e accerta:

1.
il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse;
2.
se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni;
3.
lo stato del capitale azionario e del capitale condizionale alla fine dell’esercizio annuale o al momento della verifica;
4.
che i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale gli sono stati esibiti.

2 Se lo statuto prevede un margine di variazione del capitale, il consiglio d’amministrazione modifica lo statuto adeguando il limite superiore e inferiore del margine di variazione in funzione dell’aumento del capitale azionario, sempre che l’aumento non si basi sull’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di aumentare il capitale con capitale condizionale.

3 La decisione relativa alla modificazione dello statuto e gli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l’aumento del capitale e attesta che questi gli sono stati esibiti. Tali documenti devono essere acclusi all’atto pubblico.

389 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.