220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 59 II. Safety measures

1 A person who is at risk of suffering damage due to a building or structure belonging to another may insist that the owner take the necessary steps to avert the danger.

2 Orders given by the police for the protection of persons and property are unaffected.

Art. 59 II. Misure di sicurezza

1 Chi ha ragione di temere danno da un edificio o da altra opera altrui, può esigere che il proprietario provveda in debito modo a rimuovere il pericolo.

2 Rimangono fermi i regolamenti di polizia concernenti la protezione delle persone e delle proprietà.

 

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