220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 289 I. By the lessor

1 The lessor may renovate or modify the object only where conscionable for the lessee and the usufructuary lease has not been terminated.

2 In carrying out such works, the lessor must give due consideration to the lessee’s interests; the provisions on leases in Title 8 (Art. 259d and Art. 259e) apply mutatis mutandis to any claims of the lessee for reduction of the rent and for damages.

Art. 289 I. Da parte del locatore

1 Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all’affittuario e sempreché non sia già stata data disdetta.

2 Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell’affittuario; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).

 

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