220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 287 IV. Duty of tolerance

1 The lessee must tolerate major repairs intended to remedy defects in the object or to repair or prevent damage.

2 The lessee must permit the lessor to inspect the object to the extent required for maintenance, sale or future leasing.

3 The lessor must inform the lessee of works and inspections in good time and take all due account of the latter’s interests when they are carried out; the provisions on leases in Title 8 (Art. 259d and 259e) apply mutatis mutandis to all claims of the lessee for reduction of the rent and for damages.

Art. 287 IV. Tolleranza

1 L’affittuario è tenuto a tollerare le grandi riparazioni necessarie all’eliminazione dei difetti della cosa, ovvero alla rimozione o alla prevenzione dei danni.

2 L’affittuario deve permettere al locatore l’ispezione della cosa nella misura necessaria alla manutenzione, alla vendita o a un affitto successivo.

3 Il locatore deve annunciare tempestivamente all’affittuario i lavori e le ispezioni e nell’eseguirli aver riguardo per gli interessi di quest’ultimo; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).

 

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