220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1154 B. The warrant

1 Where one of two or more documents of title to goods is to serve the purpose of establishing a lien, it must be designated as a warrant and in all other respects take the form of a document of title to goods.

2 The issue of the warrant must be noted on the other duplicates along with every pledge made, including the claim amount and due date.

Art. 1153a II. Titoli equivalenti in registri di diritti valori

1 Le parti possono prevedere titoli rappresentanti merci sotto forma di diritti valori registrati. Gli articoli 1154 e 1155 si applicano per analogia.

2 La sottoscrizione dell’emittente non è necessaria se il titolo può essergli attribuito chiaramente in altro modo. L’ulteriore contenuto del titolo, compresi gli oneri che lo gravano, deve figurare nel registro di diritti valori o nei dati aggiuntivi a esso correlati.

832 Introdotto dal n. I 1 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).

 

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