220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1153a II. Equivalent instruments in security ledgers

1 The parties may issue documents of title to goods in the form of ledger-based securities. Articles 1154 and 1155 apply mutatis mutandis.

2 The issuer's signature is not required if the instrument can be unambiguously attributed to him or her in another manner. The further content of the instrument, including any charges, must be recorded in the securities ledger itself or in the associated accompanying data.

830 Inserted by No I 1 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

Art. 1153 I. In generale

I titoli rappresentanti merci, emessi come titoli di credito da un magazziniere o da un vetturale, devono contenere:

1.
l’indicazione del luogo e del giorno dell’emissione e la sottoscrizione dell’emittente;
2.
il nome dell’emittente e l’indicazione del suo domicilio;
3.
il nome del deponente o del mittente e l’indicazione del suo domicilio;
4.
la designazione della merce depositata o consegnata, con l’indicazione della natura, della quantità e dei segni atti a stabilirne l’identità;
5.
la menzione delle mercedi e delle spese da pagarsi o che furono anticipatamente pagate;
6.
i patti speciali riguardanti la conservazione o la manipolazione della merce, stipulati dagli interessati;
7.
il numero degli esemplari del titolo;
8.
il nome di chi ha il diritto di disporre della merce o la clausola all’ordine o al portatore.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.