171.13 Standing Orders of the National Council of 3 October 2003 (SO-NC)

171.13 Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN)

Art. 22 Allocation

1 New items of business are generally allocated to a committee for preliminary examination at the start of every session.

2 If, as a result of a Council resolution, an item of business has to be allocated to a committee, the allocation shall take place at the end of the session.

3 A Federal Council report may be allocated directly to the responsible committee. The committee may propose that the Bureau include the report in the session programme.

Art. 22 Assegnazione

1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all’inizio di ogni sessione.

2 L’assegnazione ha luogo alla fine della sessione se l’oggetto in deliberazione dev’essere sottoposto a una commissione in seguito a una decisione di una Camera.

3 I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all’Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

 

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