161.1 Federal Act of 17 December 1976 on Political Rights

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 76c Duty of disclosure in election and popular vote campaigns

1 Individuals, legal entities and partnerships that run a campaign related to an election to the National Council or a federal vote must disclose the funding thereof if they spend more than 50,000 francs.

2 They shall fulfil this duty by disclosing the following to the competent body:

a.
the budgeted income and the final statement of income;
b.
monetary and non-monetary donations received in the 12 months preceding the vote or election and exceeding the value of 15,000 francs per donor and campaign.

3 Individuals, legal entities and partnerships that have run a campaign for the election of a member of the Council of States and have spent more than 50,000 francs on this campaign must disclose the final statement of income and the monetary and non-monetary donations specified in paragraph 2 letter b.

4 If two or more persons or partnerships run a joint campaign, they must jointly submit the budgeted income and the final statement of income; in the case of elections to the Council of States, only the final statement of income is required. The monetary and non-monetary donations granted to them and their expenses shall be added together. The Federal Council shall regulate the details.

Art. 76c Obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne in vista di elezioni o votazioni

1 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che conducono una campagna in vista di un’elezione nel Consiglio nazionale o di una votazione federale impiegando più di 50 000 franchi rendono pubblico il finanziamento della campagna.

2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

a.
le entrate preventivate e il conto finale delle entrate;
b.
le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro nei 12 mesi precedenti la votazione o l’elezione e il cui valore è superiore a 15 000 franchi per donatore e per campagna.

3 Le persone fisiche e giuridiche nonché le società di persone che hanno condotto una campagna in vista dell’elezione di un membro del Consiglio degli Stati impiegando a tal fine più di 50 000 franchi comunicano il conto finale delle entrate nonché le liberalità monetarie e non monetarie di cui al capoverso 2 lettera b.

4 Le persone o società di persone che conducono una campagna comune comunicano congiuntamente le entrate preventivate e il conto finale delle entrate; nel caso di elezioni nel Consiglio degli Stati comunicano soltanto il conto finale delle entrate. Le liberalità monetarie e non monetarie concesse loro e le loro spese sono sommate. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.