161.1 Federal Act of 17 December 1976 on Political Rights

161.1 Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

Art. 76b Duty of disclosure for political parties

1 The political parties represented in the Federal Assembly shall disclose their funding.

2 They shall fulfil this duty by disclosing the following to the competent body:

a.
their income;
b.
all economic donations made to them voluntarily (monetary and non-monetary donations) and exceeding the value of 15,000 Swiss francs per donor and year;
c.
the contributions of the individual mandate holders.

3 Members of the Federal Assembly who do not belong to a political party shall disclose monetary and non-monetary donations in accordance with paragraph 2 letter b.

Art. 76b Obbligo dei partiti di rendere pubblico il loro finanziamento

1 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale rendono pubblico il loro finanziamento.

2 Adempiono questo obbligo comunicando al servizio competente:

a.
le loro entrate;
b.
ogni vantaggio economico di valore superiore a 15 000 franchi per donatore e per anno concesso loro volontariamente (liberalità monetaria o non monetaria);
c.
i contributi dei loro membri investiti di un mandato pubblico.

3 I membri senza partito dell’Assemblea federale rendono pubbliche le liberalità monetarie e non monetarie secondo il capoverso 2 lettera b.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.