152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 20 Right to information

(Art. 15 paras. 1 and 2 ArchA)

1 Anyone may request information about data concerning him or her that is archived at the Federal Archives or the independent archiving bodies.

2 Before issuing the information, the competent body shall check the applicant's identity and decide whether his or her request is legitimate.

3 Such a request for information is not admissible if the data is no longer classified under the name of the person concerned or if the release of the information is not compatible with efficient administration.

4 The right to information shall further be governed by the data protection legislation.

Art. 20 Diritto all’informazione

(art. 15 cpv. 1 e 2 LAr)

1 Chiunque può chiedere informazioni in merito a dati che lo concernono e che sono archiviati presso l’Archivio federale o presso servizi che archiviano in maniera autonoma i loro documenti.

2 Prima di fornire le informazioni il servizio competente verifica l’identità del richiedente e decide se è data la legittimazione di cui al capoverso 1.

3 Siffatta richiesta di informazioni non è accolta se i dati non sono più classificati in base al nome della persona interessata o se la comunicazione di informazioni è incompatibile con una gestione amministrativa razionale.

4 Per il resto il diritto all’informazione è disciplinato dalla legislazione sulla protezione dei dati.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.