152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 14 Extended retention period

(Arts. 11 and 12 ArchA)

1 Archive records that are classified according to the names of people and which contain sensitive personal data or personality profiles shall be covered by the 50‑year extended retention period in accordance with Article 11 of the Act. In an individual case, this may be reduced in accordance with Articles 11 and 13 of the Act or extended in accordance with Article 12 paragraph 2 of the Act.

2 If there is an overriding and legitimate public or private interest in preventing the consultation by third parties, the due retention period as per Art. 9 of the Act may be extended for certain categories of archive records or in an individual case. The extended retention period for categories of archive records shall as a rule total 50 years.

3 An overriding and legitimate public interest in preventing consultation shall exist if access to the records is likely:

a.
to jeopardise the internal or external security of the Confederation;
b.
to lastingly affect relations with foreign countries, international organisations or between the Confederation and the cantons;
c.
to seriously affect the power of action of the Federal Council.

4 An overriding and legitimate private interest in preventing consultation may exist in particular if consultation of the records would lead to a premature disclosure of professional or manufacturing secrets.

5 Record groups with special retention periods in accordance with Article 12 paragraph 1 of the Act are listed in Annex 3. The Federal Department of Home Affairs may amend or supplement this list. The most recent list in each case shall be held at the Federal Archives and shall be publicly accessible. The updated appendix shall be published in the Official Record each year.

Art. 14 Proroga del termine di protezione

(art. 11 e 12 LAr)

1 Per gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità si applica il termine di protezione prorogato a 50 anni di cui all’articolo 11 della legge, che nel caso particolare può essere raccorciato conformemente agli articoli 11 e 13 della legge o prorogato conformemente all’articolo 12 capoverso 2 della legge.

2 Se un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione da parte di terzi, il termine di protezione ordinario di cui all’articolo 9 della legge può essere prorogato per determinate categorie di archivi o nel caso particolare. Per le categorie, il termine di protezione prorogato è, di principio, complessivamente di 50 anni.

3 Un interesse pubblico preponderante degno di protezione si oppone alla consultazione se quest’ultima è suscettibile di:

a.
mettere in pericolo la sicurezza interna o esterna della Confederazione;
b.
ledere durevolmente le relazioni con Stati esteri, organizzazioni internazionali o tra la Confederazione e i Cantoni; oppure
c.
ledere in modo grave la capacità d’azione del Consiglio federale.

4 Un interesse privato preponderante degno di protezione contrario alla consultazione può essere dato in particolare se quest’ultima comporta una comunicazione precoce di segreti professionali o di fabbricazione.

5 I fondi con termini di protezione particolari giusta l’articolo 12 capoverso 1 della legge sono elencati nell’Allegato 3. L’elenco può essere modificato o completato dal Dipartimento federale dell’interno. L’elenco più attuale viene conservato presso l’Archivio federale ed è accessibile al pubblico. L’Allegato attualizzato è pubblicato annualmente nella Raccolta ufficiale.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.