152.11 Ordinance of 8 September 1999 to the Federal Act on Archiving (Archiving Ordinance)

152.11 Ordinanza dell' 8 settembre 1999 relativa alla legge federale sull'archiviazione (Ordinanza sull'archiviazione, OLAr)

Art. 12 Finding aids

(Art. 17 para. 3 ArchA)

1 Finding aids shall be freely accessible to investigate the archive records and may be produced and published for this purpose by the Federal Archives.

2 Finding aids shall be catalogues, lists, indices, conventional files, digital files and other aids allowing access to the archive records by enumerating or describing them.

3 Finding aids which, as such, contain sensitive personal data or personality profiles shall only be published after expiry of the retention period. Before such expiry, publication shall only be permitted in accordance with Articles 11 and 13 of the Act.

Art. 12 Mezzi di ricerca

(art. 17 cpv. 3 LAr)

1 I mezzi di ricerca sono accessibili liberamente al fine di identificare gli archivi e possono essere elaborati e pubblicati dall’Archivio federale a tale scopo.

2 Mezzi di ricerca sono gli inventari, gli elenchi, gli indici, gli schedari tradizionali e gli schedari numerici, nonché altri mezzi ausiliari che rendono possibile l’accesso agli archivi enumerandoli o descrivendoli.

3 I mezzi di ricerca contenenti come tali dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità possono essere pubblicati soltanto dopo la scadenza del termine di protezione. Prima della scadenza del termine di protezione una pubblicazione è ammessa soltanto alle condizioni previste dagli articoli 11 e 13 della legge.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.