152.1 Federal Act of 26 June 1998 on Archiving (Archiving Act, ArchA)

152.1 Legge federale del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (Legge sull'archiviazione, LAr)

Art. 18 Specialist services

1 The Federal Council may authorise the Federal Archives as part of a service mandate to provide to third parties specialist services within its area of responsibility, in particular restoration and conservation work, as well as advisory services in the field of information management. The terms and conditions of such services shall be regulated by private law contracts.

2 Such services may be provided as activities ancillary to the fulfilment of statutory duties and may not be offered at below cost price.

Art. 18 Prestazioni di servizio speciali

1 Il Consiglio federale può autorizzare l’Archivio federale, nell’ambito di un mandato di prestazioni, a fornire, nei limiti delle sue competenze, prestazioni di servizio particolari a terzi, segnatamente lavori di restauro e di conservazione, nonché consulenze in materia di gestione dell’informazione. Queste prestazioni sono convenute in contratti di diritto privato.

2 Le prestazioni possono essere fornite soltanto a titolo di attività accessorie nell’adempimento di mansioni legali e non possono essere offerte al di sotto del prezzo di costo.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.