101 Federal Constitution of 18 April 1999 of the Swiss Confederation

101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Art. 75 Spatial planning

1 The Confederation shall lay down principles on spatial planning. These principles are binding on the Cantons and serve to ensure the appropriate and economic use of the land and its properly ordered settlement.

2 The Confederation shall encourage and coordinate the efforts of the Cantons and shall cooperate with them.

3 Confederation and Cantons shall take account of the requirements of spatial planning in fulfilling their duties.

Art. 75 Pianificazione del territorio

1 La Confederazione stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un’appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.

2 La Confederazione promuove e coordina gli sforzi dei Cantoni e collabora con loro.

3 Nell’adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le esigenze della pianificazione territoriale.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.