1 Sofern keine schwerere strafbare Handlung nach dem Strafgesetzbuch17 vorliegt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer vorsätzlich die Pflichten nach Artikel 9 verletzt.
2 Die Zuständigkeit richtet sich nach Artikel 50 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 200718.
1 Sempre che non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale17, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque viola intenzionalmente gli obblighi di cui all’articolo 9.
2 La competenza è retta dall’articolo 50 della legge del 22 giugno 200718 sulla vigilanza dei mercati finanziari.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.