Hersteller in der Schweiz, die nur für den inländischen Markt produzieren, können ihre Produkte nach den technischen Vorschriften gemäss Artikel 16a Absatz 1 Buchstabe a in Verkehr bringen.
I produttori in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno possono immettere in commercio i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.