1 Der Bundesrat regelt die Generierung, Speicherung und Verwendung kryptografischer Schlüssel, für die geregelte Zertifikate im Sinne dieses Gesetzes ausgestellt werden können; er sorgt dabei für ein der technischen Entwicklung entsprechendes hohes Sicherheitsniveau.
2 Bei Systemen zur Generierung, Speicherung und Verwendung privater kryptografischer Schlüssel, insbesondere bei Signatur- und Siegelerstellungseinheiten, muss zumindest gewährleistet werden, dass diese Schlüssel:
1 Il Consiglio federale disciplina la generazione, la memorizzazione e l’utilizzazione di chiavi crittografiche che possono essere oggetto di certificati regolamentati ai sensi della presente legge; garantisce in proposito un elevato livello di sicurezza, conforme all’evoluzione tecnologica.
2 I sistemi di generazione, memorizzazione e utilizzazione di chiavi crittografiche private, in particolare i dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo, devono almeno garantire che le chiavi:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.