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941.261 Verordnung des EJPD vom 28. November 2008 über Messmittel für Geschwindigkeitskontrollen und Rotlichtüberwachungen im Strassenverkehr (Geschwindigkeitsmessmittel-Verordnung)

941.261 Ordinanza del DFGP del 28 novembre 2008 sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale (Ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità)

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Art. 3 Begriffe

1 In dieser Verordnung bedeuten:

a.
Messmittel für Geschwindigkeitskontrollen: alle Teile eines Messsystems, die zur Feststellung der Geschwindigkeit sowie zu deren Zuordnung zum gemessenen Fahrzeug erforderlich sind;
b.
Messmittel für Rotlichtüberwachungen: alle Teile eines Messsystems, die zur Feststellung einer Rotlichtübertretung sowie zu deren Zuordnung zum verursachenden Fahrzeug erforderlich sind;
c.
Messmittel für die amtliche Prüfung von Geschwindigkeitsmessern: alle
Teile eines Messsystems, die zur Bildung des Geschwindigkeitsmesswertes erforderlich sind.

2 Zu den Messmitteln nach Absatz 1 gehören insbesondere auch alle Teile, die zur Messwertbildung nicht direkt beitragen, diese aber beeinflussen können, wie Einbauten im Fahrbahnbelag, Abdeckungen oder Einrichtungen für den Witterungsschutz, oder die einen Einfluss auf die an eine zentrale Auswertestelle übertragenen Daten haben können.

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

a.
strumenti di misurazione per i controlli della velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione della velocità nonché all’attribuzione della stessa al veicolo oggetto della misurazione;
b.
strumenti di misurazione per la sorveglianza della fase rossa ai semafori: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari all’accertamento del mancato rispetto della fase rossa ai semafori nonché all’attribuzione dello stesso al veicolo responsabile;
c.
strumenti di misurazione per l’esame ufficiale degli indicatori di velocità: tutti gli elementi di un sistema di misurazione necessari alla determinazione del valore della velocità misurata.

2 Tra gli strumenti di misurazione di cui al capoverso 1 si annoverano in particolare anche tutti gli elementi che, pur non contribuendo direttamente alla determinazione del valore misurato possono influenzarlo, come gli elementi inseriti nel manto stradale e le coperture o protezioni contro le intemperie, oppure che possono influire sui dati trasferiti a un servizio centrale di valutazione.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.