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941.231 Verordnung des EJPD vom 19. März 2006 über Messmittel für thermische Energie

941.231 Ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti di misurazione di energia termica

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Art. 17 Übergangsbestimmungen

1 Warmwasserzähler und Wärmezähler für Flüssigkeiten, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung geeicht wurden, dürfen weiterhin der Nacheichung unterzogen werden. Die Zähler müssen bei der Nacheichung die Fehlergrenzen nach den bisherigen Bestimmungen einhalten.

2 Warmwasserzähler und Wärmezähler für Flüssigkeiten, die nach bisherigem Recht zugelassen wurden, können noch während zehn Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht und der Ersteichung nach Anhang 5 Ziffer 2 der Messmittelverordnung unterzogen werden. Sie dürfen auch nach Ablauf der zehn Jahre nachgeeicht werden.

3 Wärmezähler für überhitzten Dampf und Kältezähler, die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verkehr gebracht wurden, dürfen noch fünf Jahre nach Inbetriebsetzung oder Revision ungeeicht verwendet werden.

4 Zähler nach Absatz 3 können nachgeeicht werden, wenn sie den Anforderungen dieser Verordnung genügen.

5 Wärmezähler und Warmwasserzähler für die anteilsmässige Verteilung der Energiekosten dürfen noch während fünf Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung nach den bisherigen Bestimmungen in Verkehr gebracht werden.

Art. 17 Disposizioni transitorie

1 I contatori d’acqua calda e i contatori di calore per liquidi che sono stati sottoposti alla verificazione prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono essere sottoposti alla verificazione successiva. In occasione della verificazione successiva i contatori devono rispettare gli errori massimi tollerati secondo le disposizioni previgenti.

2 I contatori d’acqua calda e i contatori di calore per liquidi che sono stati ammessi secondo il diritto previgente possono ancora essere immessi sul mercato e sottoposti alla verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 numero 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione per dieci anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza. Possono essere sottoposti alla verificazione successiva anche dopo che sono trascorsi i dieci anni.

3 I contatori di calore per vapore surriscaldato e i contatori di freddo che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza possono ancora essere utilizzati per cinque anni a decorrere della messa in servizio o della revisione senza essere sottoposti a verificazione.

4 I contatori ai sensi del capoverso 3 possono essere sottoposti alla verificazione successiva, se soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

5 I contatori di calore e i contatori d’acqua calda per la ripartizione dei costi di riscaldamento possono ancora essere immessi sul mercato secondo le disposizioni previgenti per cinque anni a decorrere dell’entrata in vigore della presente ordinanza.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.